Art. 10.
(Interventi bilaterali di cooperazione nei progetti di sviluppo).

      1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi previsti dalla presente legge.

 

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      2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al Direttore generale, ai sensi degli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, un progetto preliminare per l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti previsti dall'articolo 16, comma 3, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
      3. Le forme di pubblicità degli appalti sono disciplinate ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.